(Provincia di Trento)
(Pubblicato  nel  suppl.  n.  3 al Bollettino ufficiale della Regione
               Trentino-Alto Adige del 19 giugno 2007)

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

   Visto  l'art.  53  del  decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto  1972,  n.  670,  recante  «Approvazione del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  Statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige»,  ai sensi del quale il Presidente della Giunta
provinciale  emana,  con  proprio  decreto,  i regolamenti deliberati
dalla  Giunta;  visto  l'art.  54,  comma  1,  numero 1, del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla Giunta
provinciale  spetta la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione
delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
   Vista  la  legge  provinciale  29  dicembre  2006,  n. 11, recante
«Disposizioni   per   la  formazione  del  bilancio  annuale  2007  e
pluriennale  2007-2009  della  provincia  Autonoma  di  Trento (legge
finanziaria  2007)»,  art. 61 Modificazioni della legge provinciale 7
novembre  2005,  n.  15,  concernente  «Disposizioni  in  materia  di
politica   provinciale   della   casa  e  modificazioni  della  legge
provinciale  13  novembre  1992,  n.  21 (Disciplina degli interventi
provinciali in materia di edilizia abitativa)»;
   Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1090 di data 25
maggio   2007   avente  ad  oggetto:  Modificazioni  al  decreto  del
Presidente  della  provincia  n.  18-71/leg.  di data 18 ottobre 2006
recante «Regolamento di esecuzione della legge provinciale 7 novembre
2005,  n.  15  [Disposizioni in materia di politica provinciale della
casa  e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21
(Disciplina  degli  interventi  provinciali  in  materia  di edilizia
abitativa)]» approvato con deliberazione n. 1586 del 4 agosto 2006
                                Emana

   il seguente regolamento:
                               Art. 1.

Modificazioni  all'art.  3 del decreto del Presidente della provincia
                n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006



   1.  All'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della provincia n.
18-71/Leg  di  data  18  ottobre  2006  sono  apportate  le  seguenti
modifiche:
   a) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
   «1-bis.  Ai  fini  della  valutazione della condizione economica o
patrimoniale  del nucleo familiare e' considerata anche la condizione
economico-patrimoniale del coniuge non separato legalmente, ancorche'
non facente parte del nucleo medesimo»;
   b)  al comma 3, al secondo periodo il numero «5» e' sostituito dal
numero «3»;
   c) al comma 3, l'ultimo periodo e' soppresso.