(Provincia di Trento) (Pubblicato nel suppl. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 19 giugno 2007) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta; visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla Giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; Vista la legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della provincia Autonoma di Trento (legge finanziaria 2007)», art. 61 Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente «Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)»; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1090 di data 25 maggio 2007 avente ad oggetto: Modificazioni al decreto del Presidente della provincia n. 18-71/leg. di data 18 ottobre 2006 recante «Regolamento di esecuzione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 [Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)]» approvato con deliberazione n. 1586 del 4 agosto 2006 Emana il seguente regolamento: Art. 1. Modificazioni all'art. 3 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006 1. All'art. 3 del decreto del Presidente della provincia n. 18-71/Leg di data 18 ottobre 2006 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il primo comma e' inserito il seguente: «1-bis. Ai fini della valutazione della condizione economica o patrimoniale del nucleo familiare e' considerata anche la condizione economico-patrimoniale del coniuge non separato legalmente, ancorche' non facente parte del nucleo medesimo»; b) al comma 3, al secondo periodo il numero «5» e' sostituito dal numero «3»; c) al comma 3, l'ultimo periodo e' soppresso.